regolamento FB

regolamento nazionale

regolamento nazionale della comunità scout italiana foulard bianchi

Comunità Scout Italiana Foulard Bianchi

approvato nell’Assemblea Nazionale straordinaria 25-26 marzo 2017 Roma


PRINCIPI GENERALI

Art 1. 

La Comunità Scout Italiana Notre Dame de Lourdes Foulard Bianchi (di seguito Comunità Scout Italiana F.B.), promossa congiuntamente dall’AGESCI e dal MASCI, accoglie tutti coloro che si riconoscono nella fraternità internazionale delle guide e degli scout e scelgono di impegnare la loro vita secondo lo spirito della Carta degli F.B. nel servizio agli ammalati, assumendo le proprie responsabilità di adulti cristiani e cattolici, approfondendo la propria fede e la propria vita spirituale nella meditazione e nella realizzazione del messaggio di Lourdes e sviluppando la propria vocazione pedagogica, che è quella di educare i giovani a servire quanti vivono nel mondo della sofferenza, secondo lo spirito della Hospitalité Notre‐Dame de Lourdes.

Art 2. 

La Comunità Scout Italiana F.B. si collega istituzionalmente all’AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) ed al MASCI (Movimento Adulti Scouts Cattolici Italiani), associazioni riconosciute dai rispettivi organismi internazionali.

Essa è aperta, nello spirito della Carta di Comunità, alle altre associazioni scout cristiane e cattoliche riconosciute dalla CEI o ai membri delle associazioni riconosciute dalla Organizzazione Mondiale dello scoutismo.


COMPONENTI E CERIMONIA

Art 3. 

Sono membri della Comunità Italiana F.B. i Novizi ed i Titolari, purché siano regolarmente censiti nelle associazioni di appartenenza di cui all’articolo 2 e abbiano già pronunciato la Promessa Scout.

Gli iscritti alla Comunità devono essere in regola con il pagamento della quota annuale della stessa.

Art 4. 

Sono Novizi coloro che hanno:

  1. compiuto almeno 21 anni o preso la Partenza;
  2. svolto servizio a Lourdes per 3 anni e frequentato come Postulanti la Comunità Regionale di appartenenza per almeno 2 anni; diventano quindi Novizi nel 3° anno di servizio svolto a Lourdes;
  3. ottenuto l’autorizzazione dei Responsabili nazionali, su proposta dei Responsabili Regionali;

Al novizio vengono consegnati il foulard bianco senza trigramma e il distintivo della comunità.

Con l’ammissione al Noviziato essi si impegnano a partecipare a tutte le attività delle Comunità F.B. regionali di appartenenza.

Art 5. 

Sono Titolari coloro che hanno:

  1. vissuto, svolgendo servizio a Lourdes, un periodo di Noviziato nella Comunità FB, di almeno 3 anni; possono quindi diventare Titolari nel 3° anno di servizio svolto a Lourdes a partire dalla data di inizio Noviziato;
  2. ottenuto l’autorizzazione dei Responsabili Nazionali su proposta dei Responsabili Regionali;
  3. frequentato un Momento Unitario di Formazione (M.U.F);
  4. pronunciato la promessa F.B. a Lourdes, alla presenza di un Titolare;
  5. firmato la Carta della Comunità Italiana F.B. depositata a Lourdes.
    Il trigramma, in tela, viene consegnato al neo Titolare da un Titolare; esso va applicato sulla punta del Foulard Bianco e sulla tasca destra della camicia scout insieme agli altri distintivi previsti dalla associazione di appartenenza.

Art 6.
Le cerimonie della consegna del Foulard Bianco e della pronuncia della Promessa F.B., si effettuano esclusivamente a Lourdes, alla presenza di almeno un Titolare che, controfirmata l’autorizzazione rilasciata dai Responsabili Nazionali, provvederà a restituirla ai Responsabili Regionali, i quali, dopo averla a loro volta controfirmata, la restituiranno ai Responsabili Nazionali nel più breve tempo possibile.

Al termine della cerimonia il Titolare, che ha accolto la Promessa del neo‐Titolare, la registrerà nell’Albo della Comunità depositato presso il Forum.


SERVIZIO A LOURDES

Art 7.

Per servizio a Lourdes si intende il periodo di tempo necessario richiesto dall’Hospitalitè Notre Dame de Lourdes o dalle organizzazioni di Pellegrinaggi o dal Servizio Giovani.

Art 8.
Tutti i membri della Comunità, Novizi e Titolari, attestano la propria presenza a Lourdes firmando l’apposito registro della Comunità depositato presso il Forum. Essi, inoltre, sono invitati a contattare gli altri Titolari presenti a Lourdes per realizzare delle attività comunitarie.
Per facilitare la realizzazione di questi incontri i Titolari e i Novizi devono comunicare preventivamente ai propri Responsabili Regionali il periodo di presenza a Lourdes.

Art 9.
Il Titolare che manca dal servizio a Lourdes per tre anni consecutivi, senza darne valida motivazione ai propri Responsabili Regionali, è considerato dimissionario dalla Comunità Italiana F.B., pur rimanendo impegnato dalla promessa fatta a Lourdes.

È da considerarsi dimissionario anche il Titolare o Novizio che non rinnova il censimento nell’Associazione di appartenenza e non è in regola col pagamento della quota di iscrizione alla comunità per l’anno in corso o che si astenga dalle attività comunitarie senza darne valida motivazione ai propri Responsabili Regionali.


ORGANIZZAZIONE REGIONALE

Art 10.
La Comunità Italiana F.B. si raggruppa in Comunità Regionali od Interregionali.

Le Comunità Regionali eleggono tra i Titolari della propria Regione una Responsabile e/o un Responsabile, ai quali spetterà, unitamente all’Assistente Ecclesiastico Regionale, il compito di costituire la Pattuglia Regionale (alla quale parteciperanno possibilmente anche gli Incaricati Regionali ai Settori delle associazioni), che è garante dell’animazione della vita comunitaria della Regione.

L’Assemblea regionale è occasione di confronto e bilancio della vita comunitaria, così come strumento di crescita spirituale dei singoli F.B.

Il mandato dei Responsabili Regionali ha la durata di quattro anni. Nell’Assemblea Regionale hanno diritto di voto i Novizi e i Titolari censiti e regolarmente iscritti nella Comunità Italiana F.B. Ciascun Novizio o Titolare può esser latore di una sola delega. I Responsabili Regionali sono eletti con i due terzi dei voti degli aventi diritto, presenti o rappresentati per delega; in caso di seconda votazione con esito negativo, per la terza è valida la maggioranza relativa. I Responsabili Regionali sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo della durata di due anni. L’Assistente Ecclesiastico Regionale è nominato dall’Autorità Ecclesiastica competente, per almeno un quadriennio, su proposta dei Responsabili Regionali F.B. Il mandato all’A.E.R. è rinnovabile.


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